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Roma, 4 settembre
2017
Circolare n. 145/2017
Oggetto: Funzione pubblica – ZES, Zone Economiche Speciali – Artt. 4
e 5 D.L. 91/2017, convertito con la Legge 3.8.2017, n.123, su G.U. n.188 del
12.8.2017.
Il
decreto sul Mezzogiorno, recentemente convertito in legge, ha disciplinato
l’applicazione nel nostro Paese delle Zone
Economiche Speciali previste a livello comunitario per favorire lo sviluppo
delle aree più depresse.
L’istituzione
delle ZES dovrà essere richiesta dalle regioni interessate (segnatamente
Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
le ZES potranno estendersi in aree geograficamente delimitate e chiaramente
identificate anche non territorialmente adiacenti purché aventi un nesso economico
funzionale e comprendenti almeno un porto della TEN-T, la rete infrastrutturale
intermodale individuata dall’UE che dovrà essere completata per una prima parte
entro il 2030 (Rete Core) e globalmente entro il 2050. Le regioni che non
posseggono i porti ammessi potranno comunque costituire una ZES associandosi ad
altre regioni aventi i requisiti. Ogni regione potrà presentare richiesta di
istituzione nel proprio territorio al massimo di due ZES, ciascuna comprendente
un’area portuale tra quelle previste.
Le
imprese residenti all’interno della ZES godranno di procedure amministrative
semplificate e del credito d’imposta sugli investimenti al Sud (art.1 comma 6
delle n.147/2013) fino al 2020 con un massimo di 50 milioni di euro per ciascun
investimento. Inoltre potranno avere accesso alle infrastrutture all’interno
della ZES alle condizioni stabilite dal “soggetto per l’amministrazione” della
ZES stessa che sarà identificato da un Comitato di Indirizzo composto dal
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e dai rappresentanti della
Regione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, uno per ciascun ente.
Il
riconoscimento dei benefici sarà condizionato dal mantenimento dell’attività
nella ZES per almeno 7 anni dopo il completamento degli investimenti; inoltre
le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di
scioglimento.
Entro
i prossimi 60 giorni dovrà essere emanato il provvedimento che stabilirà le
modalità per l’istituzione della ZES, la sua durata, i criteri generali per
l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri per l’accesso ai
benefici da parte delle imprese, nonché il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo. Si tratterà di un decreto del Presidente del Consiglio, proposto
dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i
Ministri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello
Sviluppo Economico e sentita la Conferenza unificata Stato Regioni.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 188 del 12.8.2017
LEGGE 3 agosto 2017, n.
123
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, recante
disposizioni urgenti per la
crescita economica
nel Mezzogiorno.
Testo del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91,
coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2017,
n. 123, recante: «Disposizioni
urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno.».
*****OMISSIS*****
Capo II
Zone economiche speciali – ZES
Art. 4
Istituzione di zone economiche
speciali - ZES
1. Al fine di favorire
la creazione di condizioni
favorevoli in
termini economici,
finanziari e amministrativi, che
consentano lo
sviluppo, in alcune
aree del Paese, delle
imprese gia' operanti,
nonche' l'insediamento di
nuove imprese in
dette aree, sono
disciplinate
le procedure,
le condizioni e le modalita'
per
l'istituzione di una Zona
economica speciale, di seguito denominata
«ZES».
2. Per ZES
si intende una
zona geograficamente delimitata
e
chiaramente
identificata, situata
entro i confini
dello Stato,
costituita anche da
aree non territorialmente adiacenti
purche'
presentino un nesso
economico funzionale, e
che comprenda almeno
un'area portuale con
le caratteristiche stabilite
dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013
del Parlamento europeo
e del
Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo
della
rete transeuropea
dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attivita'
economiche e
imprenditoriali le aziende gia' operative e
quelle che
si insedieranno
nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni,
in relazione alla
natura incrementale degli
investimenti e delle
attivita' di sviluppo
di impresa.
3. Le modalita' per
l'istituzione di una
ZES, la sua
durata, i
criteri generali
per l'identificazione e la delimitazione
dell'area
nonche' i criteri che ne disciplinano
l'accesso e le
condizioni speciali di
cui all'articolo 5 nonche' il coordinamento
generale degli obiettivi di
sviluppo sono definiti
con
decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da
adottare su
proposta del Ministro
per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno,
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dello
sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata, entro sessanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES
possono essere presentate
dalle regioni meno
sviluppate e in transizione cosi' come individuate
dalla
normativa europea,
ammissibili alle deroghe
previste
dall'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare
una
proposta di istituzione di
una ZES
nel proprio territorio,
o al
massimo due proposte ove
siano presenti piu'
aree portuali che
abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che
non
posseggono
aree
portuali aventi tali
caratteristiche possono
presentare
istanza
di istituzione di
una ZES solo
in forma
associativa,
qualora contigue, o in associazione con un'area portuale
avente le caratteristiche
di cui al comma 2.
5. Ciascuna ZES
e' istituita con
decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
coesione territoriale e
il Mezzogiorno, se nominato, di concerto
con
il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle
infrastrutture
e dei
trasporti, su proposta
delle regioni
interessate. La proposta e'
corredata da un
piano di sviluppo
strategico, nel rispetto
delle modalita' e dei criteri
individuati
dal decreto di cui
al comma 3.
6. La regione,
o le
regioni nel caso
di ZES interregionali,
formulano la proposta di istituzione della ZES,
specificando le
caratteristiche dell'area identificata. Il
soggetto per
l'amministrazione dell'area ZES,
di seguito soggetto
per
l'amministrazione,
e' identificato
in un Comitato
di indirizzo
composto dal Presidente
dell'Autorita' portuale, che lo presiede,
da
un rappresentante
della regione, o delle regioni nel caso di ZES
interregionale , da
un rappresentante della
Presidenza del
Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. Ai membri
del Comitato non
spetta
alcun compenso,
indennita' di carica, corresponsione
di gettoni di
presenza o rimborsi per
spese di missione. Il Comitato di
indirizzo
si avvale del
Segretario generale dell'Autorita' di
sistema
portuale per
l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di
cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
di
funzionamento
del Comitato
si provvede con le risorse
umane,
finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
7. Il soggetto per
l'amministrazione deve assicurare,
in
particolare:
a) gli strumenti che
garantiscano l'insediamento e la piena
operativita' delle
aziende presenti nella
ZES nonche'
la
promozione
sistematica
dell'area verso i
potenziali investitori
internazionali ;
b) l'utilizzo di servizi
sia economici che tecnologici
nell'ambito
ZES;
c) l'accesso alle
prestazioni di servizi da parte di terzi.
Il Segretario generale dell'Autorita' portuale
puo' stipulare,
previa
autorizzazione del
Comitato di indirizzo,
accordi o
convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-bis. Il Segretario generale dell'Autorita' di sistema
portuale puo' stipulare, previa
autorizzazione del Comitato
di
indirizzo, accordi o
convenzioni quadro con banche ed
intermediari
finanziari.
8. Le imprese gia'
operative nella ZES e quelle che si insedieranno
nell'area, sono
tenute al rispetto
della normativa nazionale
ed
europea, nonche' delle
prescrizioni adottate per
il funzionamento
della stessa ZES.
Art. 5
Benefici fiscali e
semplificazioni
1. Le nuove imprese e
quelle gia' esistenti,
che avviano un
programma di attivita'
economiche imprenditoriali o di investimenti
di natura
incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti
tipologie di
agevolazioni:
a) procedure
semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli
e convenzioni
tra le amministrazioni locali e statali interessate, e
regimi procedimentali
speciali, recanti accelerazione
dei termini
procedimentali ed adempimenti
semplificati rispetto a
procedure e
regimi
previsti dalla
normativa regolamentare ordinariamente
applicabile, sulla base di
criteri derogatori e modalita' individuate
con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro
per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno,
se nominato,
previa delibera del Consiglio dei ministri;
b) accesso alle
infrastrutture esistenti e previste nel
Piano di
sviluppo strategico
della ZES di cui all'articolo 4,
comma 5, alle
condizioni definite
dal soggetto per
l'amministrazione, ai sensi
della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto
della normativa europea
e delle norme
vigenti in materia di
sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti
in materia di
semplificazione previste dagli articoli
18 e 20 del
decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 169.
2. In relazione agli
investimenti effettuati nelle ZES, il credito
d'imposta di cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015 n. 208,
e' commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti
entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo,
per
ciascun
progetto di
investimento, di 50
milioni di euro.
Si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al
medesimo
articolo 1, commi 98 e
seguenti, della legge 28 dicembre
2015, n.
208.
3. Il riconoscimento
delle tipologie di agevolazione
di cui ai
commi 1 e 2 e'
soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono
mantenere la loro attivita'
nell'area ZES per almeno
sette
anni dopo
il completamento
dell'investimento oggetto delle
agevolazioni, pena la
revoca dei
benefici concessi e
goduti;
b) le imprese beneficiarie
non devono essere
in stato di
liquidazione o di
scioglimento.
4. L'agevolazione di cui
al comma 2 e' concessa nel
rispetto di
tutte le condizioni
previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto
dall'articolo
14; agli
adempimenti di cui
all'articolo 11 del
medesimo
Regolamento provvede
il Presidente del
Consiglio dei
ministri, o il Ministro
delegato per la coesione
territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti
dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25
milioni
di euro nel 2018;
31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2
milioni di
euro nel 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo Sviluppo
e la Coesione
programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Le
risorse di cui al
periodo precedente sono imputate alla
quota delle
risorse
destinata a
sostenere interventi nelle
regioni di cui
all'articolo 4, comma 4.
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza
almeno semestrale, il
monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei
ministri, o al
Ministro delegato per la coesione territoriale
e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita'
e sull'efficacia delle
misure di
incentivazione concesse,
avvalendosi di un
piano di monitoraggio
concordato con il
soggetto per l'amministrazione di cui
all'articolo
4, comma 6, sulla
base di indicatori
di avanzamento fisico,
finanziario e procedurale
definiti con il decreto di cui all'articolo
4, comma 3.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO